L’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica è consultabile sul SIPEE all’URL: http://www.sistemapiemonte.it/siceefree/secure/goToMnuRicercaCertificatoreFromMenu.do
Codice numerico univoco assegnato dal CIT ad ogni impianto termico registrato che può essere letto e /o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore).
Il codice Impianto è assegnato all’impianto nel momento dell’installazione ed è collegato all’impianto fino alla sua rottamazione (per impianti esistenti nel momento dell’inserimento in CIT).
Gli impianti già presenti nel SIGIT mantengono il proprio codice impianto nel CIT.
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico a cui verrà attribuito un unico codice Impianto.
Il CIT è il sistema informativo che consente di gestire i dati degli impianti termici presenti sul territorio regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
A partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Il modello da usare in Regione Piemonte è quello previsto dal GU. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Documento che viene redatto dal manutentore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi del DM 10 febbraio 2014 e s.m.i. deve essere redatto secondo le scadenze di cui allegato A del DPR 74/2013, per:
ll sopralluogo serve a raccogliere tutti i dati necessari e indagare le caratteristiche geometriche, fisiche e impiantistiche di un immobile oggetto di APE.
Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove Linee Guida sulla certificazione energetica degli edifici che prevedono, tra le altre cose, l’espletamento obbligatorio di almeno un sopralluogo presso l’immobile oggetto di attestazione.
Sono frequenti infatti pratiche scorrette da parte di alcuni tecnici che redigono l’Attestato di Prestazione Energetica unicamente servendosi della planimetria catastale dell’immobile e senza svolgere alcun accertamento in situ.
Per bypassare l’obbligo, alcuni tecnici dichiarano addirittura di sostituire il sopralluogo con una visualizzazione dell’immobile su Google Maps (!).
Eppure il professionista che non ottemperi alle prescrizioni delle Linee Guida è passibile di una sanzione pecuniaria compresa tra 700 e 4.200 euro.
In questo articolo, vedremo in che modo va svolto il sopralluogo e a quali e quanti aspetti il tecnico deve prestare attenzione.
Una precisazione: il sopralluogo può essere effettuato direttamente dal tecnico incaricato o da un suo collaboratore inviato sul luogo.
La fase di pre – sopralluogo è fondamentale affinché il certificatore energetico possa eseguire il sopralluogo in maniera precisa e accurata.
Questi documenti possono essere acquisiti dal tecnico anche in autonomia, facendovi firmare preventivamente un modulo per la delega della richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Il tecnico dovrà richiedervi ulteriori informazioni utili per la redazione del documento:
La fase di sopralluogo vero e proprio ha inizio con il rilievo dell’immobile. In particolare, occorre studiare la situazione al contorno dell’unità immobiliare, distinguendo:
Successivamente, si passa al rilievo geometrico, per il quale è d’aiuto la planimetria catastale.
Il tecnico deve misurare soprattutto:
Per gli infissi esterni occorre poi distinguere:
Analogamente, per la porta d’ingresso, è necessario conoscere la tipologia, la stratigrafia e l’eventuale presenza di materiale coibente.
Tutte queste informazioni si possono ottenere prendendo in analisi le schede tecniche fornite dal produttore.
Occorre poi rilevare la stratigrafia delle chiusure opache orizzontali e verticali (muri e solai) per calcolare la trasmittanza termica. Si possono utilizzare a tale scopo apposite strumentazioni oppure si può ricavare per analogia costruttiva con altre strutture simili e coeve.
Si cerca infine di individuare la presenza di eventuali ponti termici, ovvero quei punti in cui si manifesta una discontinuità del flusso termico tra l’interno e l’esterno.
A volte non è sufficiente raccogliere tutti i dati necessari con un semplice sopralluogo visivo. Il tecnico si serve allora di apposite strumentazioni, che gli permettono in particolare di
Il calcolo della trasmittanza termica U si effettua utilizzando il termoflussimetro, strumento che misura il flusso di calore che attraversa l’involucro e la differenza di temperatura tra interno ed esterno.
Quest’ultimo parametro è particolarmente importante, perché tale differenza deve essere abbastanza evidente. Per questo motivo, il termoflussimetro non può essere sempre utilizzato con successo ed è preferibile effettuare l’indagine in inverno.
Per il rilievo dei ponti termici si utilizza invece la termocamera, un dispositivo in grado di rilevare la radiazione infrarossa emessa da un corpo.
Poiché un materiale emette una radiazione differente in base alla sua temperatura, conoscendo il primo parametro è possibile, associandolo ad altri dati, risalire al secondo.
Se due materiali adiacenti presentano temperature differenti, in quel punto potrebbe essere presente un ponte termico.
Non è da escludere, infine, che il professionista svolga anche un rilievo fotografico, raccogliendo una documentazione visiva che potrà essergli utile nella fase di lavoro in studio.
Nel corso del rilievo è necessario raccogliere quante più informazioni possibili sugli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
I dati da raccogliere per l’impianto di riscaldamento sono i seguenti:
In questa fase è necessario anche acquisire o fotocopiare il libretto di impianto.
Per l’acqua calda sanitaria è necessario conoscere:
La stessa metodologia di raccolta dati va applicata all’impianto di raffrescamento e ai sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, se presenti.
E pensate che quella che abbiamo analizzato nel dettaglio è solo una delle fasi del lavoro!
Il certificatore dovrà ancora:
Il Decreto Legge 63/2013 definisce gli "edifici a energia quasi zero" all'art.5 come : edifici ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).
L’art.5 del D.L. 63/2013 prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, debbano essere edifici a energia quasi zero.
Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
Si stabilisce inoltre che entro il 31 dicembre 2014 sia definito il piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
Il Piano d'azione per gli edifici ad energia quasi zero, comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
Gli impianti di cui fare la manutenzione e i controlli sono quello gli impianti termici Ecco le tempistiche manutentive richieste previste dal decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 :