Informazioni utili

L’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica è consultabile sul SIPEE all’URL: http://www.sistemapiemonte.it/siceefree/secure/goToMnuRicercaCertificatoreFromMenu.do

Non esiste un prezzario obbligatorio delle tariffe relative agli attestati di prestazione energetica, quindi è necessario rivolgersi al singolo tecnico. Al momento sono reperibili solamente “proposte” di tariffe come per esempio quelle elaborate dalla FIOPA. Un prezzo congruo per questo servizio può partire da almeno 150 – 180 euro per immobile e varia naturalmente in funzione della complessità dell’edifico e del numero di unità immobiliari.
Codice impianto

Codice numerico univoco assegnato dal CIT ad ogni impianto termico registrato che può essere letto e /o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore).
Il codice Impianto è assegnato all’impianto nel momento dell’installazione ed è collegato all’impianto fino alla sua rottamazione (per impianti esistenti nel momento dell’inserimento in CIT).
Gli impianti già presenti nel SIGIT mantengono il proprio codice impianto nel CIT.
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti.
I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico a cui verrà attribuito un unico codice Impianto.

CIT

Il CIT è il sistema informativo che consente di gestire i dati degli impianti termici presenti sul territorio regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione.

Libretto di impianto

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
A partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Il modello da usare in Regione Piemonte è quello previsto dal GU. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Rapporto di controllo

Documento che viene redatto dal manutentore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi del DM 10 febbraio 2014 e s.m.i. deve essere redatto secondo le scadenze di cui allegato A del DPR 74/2013, per:

  • impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
  • impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

ll sopralluogo serve a raccogliere tutti i dati necessari e indagare le caratteristiche geometriche, fisiche e impiantistiche di un immobile oggetto di APE.

Obbligo di sopralluogo nella redazione dell’APE

Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove Linee Guida sulla certificazione energetica degli edifici che prevedono, tra le altre cose, l’espletamento obbligatorio di almeno un sopralluogo presso l’immobile oggetto di attestazione.

Sono frequenti infatti pratiche scorrette da parte di alcuni tecnici che redigono l’Attestato di Prestazione Energetica unicamente servendosi della planimetria catastale dell’immobile e senza svolgere alcun accertamento in situ.
Per bypassare l’obbligo, alcuni tecnici dichiarano addirittura di sostituire il sopralluogo con una visualizzazione dell’immobile su Google Maps (!).

Eppure il professionista che non ottemperi alle prescrizioni delle Linee Guida è passibile di una sanzione pecuniaria compresa tra 700 e 4.200 euro.

In questo articolo, vedremo in che modo va svolto il sopralluogo e a quali e quanti aspetti il tecnico deve prestare attenzione.

Una precisazione: il sopralluogo può essere effettuato direttamente dal tecnico incaricato o da un suo collaboratore inviato sul luogo.

La fase di pre – sopralluogo

La fase di pre – sopralluogo è fondamentale affinché il certificatore energetico possa eseguire il sopralluogo in maniera precisa e accurata.

  • A tale scopo il tecnico incaricato vi richiederà:
    una visura catastale dell’immobile, da cui individuare i dati catastali (foglio, particella e subalterno)
  • la planimetria catastale, utile per effettuare i rilievi metrici dell’immobile.

Questi documenti possono essere acquisiti dal tecnico anche in autonomia, facendovi firmare preventivamente un modulo per la delega della richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Il tecnico dovrà richiedervi ulteriori informazioni utili per la redazione del documento:

  • dati per l’intestazione della fattura (indirizzo e codice fiscale)
  • copia di un documento d’identità del proprietario
  • anno di costruzione dell’edificio
  • interventi di ristrutturazione che possano aver modificato le prestazioni energetiche del fabbricato
  • eventuali fonti rinnovabili che alimentano gli impianti utilizzati.

Il rilievo nella fase di sopralluogo

La fase di sopralluogo vero e proprio ha inizio con il rilievo dell’immobile. In particolare, occorre studiare la situazione al contorno dell’unità immobiliare, distinguendo:

  • i vani a confine con locali climatizzati
  • i vani a confine con locali non climatizzati
  • quelli a confine con l’esterno.

Successivamente, si passa al rilievo geometrico, per il quale è d’aiuto la planimetria catastale.
Il tecnico deve misurare soprattutto:

  • la dimensione e l’altezza dei vani
  • la dimensione e posizione dei serramenti.

Per gli infissi esterni occorre poi distinguere:

  • tipologia del telaio (materiale, presenza del taglio termico)
  • tipologia del vetro (singolo o doppio, presenza di vetrocamera con gas inerte, ecc.)
  • presenza e tipologia del sopraluce (materiale, spessore, presenza di coibente termico)
  • presenza e tipologia del cassonetto (materiale, presenza di coibente)
  • tipologia di parapetto (materiale, spessore, presenza di coibente).

Analogamente, per la porta d’ingresso, è necessario conoscere la tipologia, la stratigrafia e l’eventuale presenza di materiale coibente.

Tutte queste informazioni si possono ottenere prendendo in analisi le schede tecniche fornite dal produttore.

Occorre poi rilevare la stratigrafia delle chiusure opache orizzontali e verticali (muri e solai) per calcolare la trasmittanza termica. Si possono utilizzare a tale scopo apposite strumentazioni oppure si può ricavare per analogia costruttiva con altre strutture simili e coeve.

Si cerca infine di individuare la presenza di eventuali ponti termici, ovvero quei punti in cui si manifesta una discontinuità del flusso termico tra l’interno e l’esterno.

Strumentazione per effettuare il rilievo

A volte non è sufficiente raccogliere tutti i dati necessari con un semplice sopralluogo visivo. Il tecnico si serve allora di apposite strumentazioni, che gli permettono in particolare di

  • calcolare la trasmittanza delle chiusure opache
  • individuare la presenza di ponti termici.

Il calcolo della trasmittanza termica U si effettua utilizzando il termoflussimetro, strumento che misura il flusso di calore che attraversa l’involucro e la differenza di temperatura tra interno ed esterno.

Quest’ultimo parametro è particolarmente importante, perché tale differenza deve essere abbastanza evidente. Per questo motivo, il termoflussimetro non può essere sempre utilizzato con successo ed è preferibile effettuare l’indagine in inverno.

Per il rilievo dei ponti termici si utilizza invece la termocamera, un dispositivo in grado di rilevare la radiazione infrarossa emessa da un corpo.

Poiché un materiale emette una radiazione differente in base alla sua temperatura, conoscendo il primo parametro è possibile, associandolo ad altri dati, risalire al secondo.

Se due materiali adiacenti presentano temperature differenti, in quel punto potrebbe essere presente un ponte termico.

Non è da escludere, infine, che il professionista svolga anche un rilievo fotografico, raccogliendo una documentazione visiva che potrà essergli utile nella fase di lavoro in studio.

L’analisi degli impianti nella fase di sopralluogo

Nel corso del rilievo è necessario raccogliere quante più informazioni possibili sugli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
I dati da raccogliere per l’impianto di riscaldamento sono i seguenti:

  • marca, modello e tipologia del generatore di calore (caldaia, pompa di calore, generatore elettrico, ecc.)
  • tipologia di rete di distribuzione (radiatori, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.)
  • tipologia di impianto (singolo o centralizzato) anno di installazione.

In questa fase è necessario anche acquisire o fotocopiare il libretto di impianto.
Per l’acqua calda sanitaria è necessario conoscere:

  • tipologia, marca e modello del generatore di calore (spesso coincidente con quello del riscaldamento)
  • anno di installazione.

La stessa metodologia di raccolta dati va applicata all’impianto di raffrescamento e ai sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, se presenti.

E pensate che quella che abbiamo analizzato nel dettaglio è solo una delle fasi del lavoro!
Il certificatore dovrà ancora:

  • inserire i dati di input nel software utilizzato per il calcolo
  • svolgere il calcolo e analizzare i risultati
  • effettuare l’invio dell’attestato alla Regione.
Diffidate pertanto dai siti che offrono APE on line sottocosto, ma non temete invece quelli che, pur offrendo il servizio via web, garantiscono lo svolgimento di almeno un sopralluogo.

Il Decreto Legge 63/2013 definisce gli "edifici a energia quasi zero" all'art.5 come : edifici ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).

L’art.5 del D.L. 63/2013 prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, debbano essere edifici a energia quasi zero.

Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Si stabilisce inoltre che entro il 31 dicembre 2014 sia definito il piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

Il Piano d'azione per gli edifici ad energia quasi zero, comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

  • l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
  • le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;
  • l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;
  • gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Gli impianti di cui fare la manutenzione e i controlli sono quello gli impianti termici Ecco le tempistiche manutentive richieste previste dal decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 :

  • Per Impianti termici con generatore di calore a fiamma con potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi, ogni 2 anni. Per potenza uguale o superiore ai 100 kW dovranno invece essere controllati ogni anno. Se l’alimentazione dell’impianto è il gas, GPL o metano, ogni 4 anni se la potenza è compresa tra 10 e 100 kW, ogni 2 anni se uguale o superiore ai 100 kW.
  • Per le Pompe di calore:
    • potenza compresa tra i 12 e i 100 kW con compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta,ogni 4 anni
    • potenza uguale o superiore ai 100 kW. ogni 2 anni
    • potenza superiore o uguale ai 12 kW, azionate da motori endotermici 4 anni,
    • potenza uguale o superiore ai 12 kW) ad assorbimento e alimentate con energia termica 2 anni.
  • Per Impianti termici a cogenerazione
    • microgenerazione con potenza maggiore ai 50 kW 4 anni
    • cogenerazione con potenza uguale o superiore ai 50 kW 2 anni
  • Per impianti con sistemi di teleriscaldamento
    • potenza superiore a 10kw 4 anni