Faq

Domande frequenti e risposte

È l’insieme delle operazioni svolte utilizzando una metodologia di calcolo definita univocamente dalle UNI TS 11300 che in condizioni standard (clima esterno, condizioni interne e utilizzo) permette di definire la prestazione energetica di un immobile e allo stesso tempo di individuare i possibili interventi da attuare al fine di migliorarne le prestazioni.
La valutazione della prestazione energetica consente all’acquirente e al locatario di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive e la conseguente efficienza dell’ edificio o dell’appartamento oggetto della transazione o del contratto di locazione, proprio come ad oggi si conosce la prestazione energetica di un elettrodomestico.
L’attestato di prestazione energetica si distingue pertanto da una diagnosi energetica (procedura di analisi maggiormente dettagliata e onerosa e che può essere propedeutica al rilascio dell’APE) la quale consente di individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio e le conseguenti soluzioni migliorative, attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici.
L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi: edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità; compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi; locazione di intero immobile o singole unità immobiliari; edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 m2; contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione; annunci immobiliari (compravendita e locazione).
L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum, conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili.
L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero: i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; i fabbricati industriali e artigianali e quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; i fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; edifici dichiarati inagibili, collabenti, rustici, scheletri strutturali, ecc. edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione ecc. Si riporta per estratto l’art.2 del DM 22/11/2012 (modifica delle Linee Guida Nazionali) che chiarisce che : “Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica: i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà; immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.
Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Lo Stato a dicembre 2013 ha ridefinito gli obblighi di dotazione allegazione con il decreto legge 145/2013 (c.d “Destinazione Italia”), sostituendo i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 con il seguente unico comma: "3.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà". Si noti che dotazione e allegazione sono due cose diverse. Al primo termine corrisponde l’obbligo in capo al proprietario di far redigere l’attestato. Nel secondo caso, oltre all’obbligo di dotazione, vi è anche l’obbligo di allegazione della copia al contratto in oggetto.
E’ obbligatorio disporre dell’attestato in tutti i casi di nuova locazione (con l’entrata in vigore della legge 90/2013 non è più possibile escludere gli edifici a canone vincolato) e informare il futuro inquilino in merito alle prestazioni energetiche dell’immobile.
Non è tuttavia obbligatorio allegare l’Attestato di Prestazione Energetica al contratto di locazione salvo quanto previsto dalla normativa statale che prevede, oltre all’inserimento di una clausola informativa, l’obbligo di allegazione (oltre alla dotazione) per i contratti di affitto che riguardino una pluralità di unità immobiliari.
È importante notare che l’attestato (la cui data è certa) deve essere redatto e consegnato prima della stipula del contratto: ciò tutela il proprietario (locatore) da eventuali contestazioni future.
Si, la dotazione dell’Attestato non è prevista solo nel caso di rinnovi taciti di contratti di locazione.
Nel caso di rinnovi di contratti di locazione scaduti in cui sia prevista una rinegoziazione del canone – e quindi un nuovo contratto a tutti gli effetti - l’attestato deve essere redatto e messo a disposizione del locatario.
No, gli obblighi relativi alla dotazione e si riferiscono ad atti a titolo oneroso.
Si, se il trasferimento delle quote viene effettuato a titolo oneroso e quindi anche nel caso in cui l’acquirente sia già comproprietario.
No, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere aggiornato “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.
La motivazione di rilascio è a fini statistici.
Un edificio può essere dichiarato inagibile dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, ai sensi dell’art.8, comma 1) del D.Lgs. 504/1992. Il d.l. 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 all’art.13, comma 3, prevede anche la possibilità di dichiarare l’inagibilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al d.p.r. 28/12/2000, n° 445. I fabbricati inagibili non possono più essere utilizzati se non vengono sottoposti ad opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria con conseguente rilascio di agibilità.
Non è più possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive in luogo dell’attestato ormai indispensabile per ogni transazione, locazione e annuncio.
La possibilità di utilizzare la -13- autocertificazione del proprietario è stata abolita con l’entrata in vigore del DM 22/11/2012 che ha modificato le Linee Guida Nazionali (DM 26/6/2009).
Sì, è esente, si veda la Risoluzione Agenzia dell’Entrate n° 83/E del 22/11/2013.
L’Attestato di Prestazione Energetica normalmente ha una validità temporale di 10 anni dalla data di emissione.
La validità decade tuttavia qualora vengano effettuati interventi che modificano la classe energetica.
In tal caso l’attestato deve essere aggiornato mediante sostituzione.
La mancata effettuazione, inoltre, delle prescrizioni individuate dal manutentore che effettua le operazioni di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici o la mancata effettuazione delle verifiche stesse la validità è limitata al 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza fissata.
Dal punto di vista metodologico, con riferimento alla norma tecnica attualmente in vigore (UNI TS 11300), al certificatore è consentito determinare il rendimento di produzione stagionale mediante una delle opzioni di calcolo indicate, ovvero o mediante prospetti (Tabellare) o mediante calcolo analitico (per generatori certificati 92/42/CE o tenendo conto dei dati dichiarati dal costruttore o acquisiti in campo).
L’obbligo del certificatore è di acquisire una copia del libretto dal responsabile dell’impianto e di allegarla alla documentazione di sopralluogo.
La presenza del Libretto di impianto è rilevante tuttavia ai fini della validità decennale dell'APE.
In caso di allegazione al rogito è il responsabile dell’impianto che è tenuto a fornire la copia conforme dello stesso.
Il sopralluogo è obbligatorio per verificare lo stato e la consistenza dell’immobile e degli impianti, in assenza di un ispezione fisica non possono chiaramente essere acquisite informazioni precise sulle dimensioni geometriche reali e sulle caratteristiche delle componenti.
La verifica sull’esistente è prescritta dalla metodologia di cui al DM 26 giugno 2015 e ribadita dalla DGR 14-2119, quindi non effettuare la verifica fisica coincide con la violazione metodologica.
Il certificatore che non esegue un sopralluogo, inoltre, risponde comunque delle incongruenze tra lo stato reale e quanto da lui certificato e sottoscritto con tutte le conseguenze legali, eventualmente anche penali, del caso.
Se la destinazione d’uso prevista per l’edificio, desumibile dalla documentazione (catastale ecc.) prevede la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e quindi un clima abitativo, l’attestato deve essere redatto ipotizzando un impianto virtuale di riferimento analogo a quello dell’edificio di riferimento (ad es. caldaia a gas naturale per il riscaldamento) in grado di mantenere le condizioni di temperatura interna previste dalla norma tecnica (20°C per edifici residenziali E.1, 18°C per quelli produttivi E.8 ecc.).
Ad esempio un fabbricato classificato come D/1 (opificio) deve essere dotato di APE per il suo utilizzo potenziale (presenza di lavoratori) a meno che le lavorazioni che vi si effettuano non comportino la necessità della climatizzazione (ad es. fonderia). Un magazzino censito come C/2, non essendo destinato ad ospitare persone ma merci, non prevede un clima abitativo, conseguentemente non dovrebbero essere presenti, fatte salve le specifiche esigenze dei prodotti depositati, impianti di climatizzazione.
Non esiste un prezzario obbligatorio delle tariffe relative agli attestati di prestazione energetica, quindi è necessario rivolgersi al singolo tecnico.
Al momento sono reperibili solamente “proposte” di tariffe come per esempio quelle elaborate dalla FIOPA.
La targa energetica, in accordo con il paragrafo 6 della D.G.R. n.14-2119 e con i disposti del dlgs 192/2005 e s.m.i., deve essere prodotta ed affissa in un luogo visibile al pubblico presso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante.
Tale targa deve essere altresì apposta anche negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico