L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge
nazionale
all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero: i fabbricati isolati con una superficie utile
totale
inferiore a 50 metri quadrati; i fabbricati industriali e artigianali e quando gli ambienti
sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte
al loro
interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; i fabbricati agricoli non
residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; edifici dichiarati inagibili,
collabenti,
rustici, scheletri strutturali, ecc. edifici in cui non è prevista la permanenza di
occupanti
(residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile un clima abitativo come ad es.
magazzini,
depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione ecc. Si
riporta
per estratto l’art.2 del DM 22/11/2012 (modifica delle Linee Guida Nazionali) che chiarisce
che :
“Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli
edifici
delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti
tecnologici
esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il
calcolo
delle prestazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti
Linee
guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché
scorporabili agli
effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi
equiparabili in
cui non e' necessario garantire un confort abitativo.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica: i
ruderi,
previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di
trasferimento di
proprietà; immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le
pareti
verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle
rifiniture
e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio
nell'atto
notarile di trasferimento di proprietà.
Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di
una nuova
relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica
degli
edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o
denuncia
di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9
gennaio
1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.